Patenti di guida
RINNOVO DI VALIDITA’ DELLE PATENTI ITALIANE DI GUIDA PER I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO
I cittadini italiani residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, purché di categoria A e B, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada.
Per ottenere il rinnovo della patente, l’interessato dovrà:
a) farsi rilasciare dal medico di fiducia del Consolato d’Italia a Erbil, Dr. Faiq Braymok Sarok, un certificato medico che avrà validità di tre mesi.
La prenotazione della visita medica e la corresponsione direttamente al sanitario dell’onorario dovuto, sono a carico dei connazionali interessati.
b) presentare detto certificato medico al Consolato d’Italia a Erbil insieme alla DOMANDA DI RINNOVO DELLA PATENTE DI GUIDA.
c) sulla base della presentazione della patente scaduta, accompagnata dalla certificazione medica, l’Ambasciata rilascia un’attestazione di rinnovo della patente per il periodo indicato dall’art. 126 del Codice della Strada, in base alla categoria della patente medesima ed all’età del titolare.
Munita di tale attestazione, la patente è valida, fino a scadenza, sia in Italia che all’estero.
All’atto del rilascio dell’attestazione saranno riscossi i diritti consolari.
d) Se l’interessato rientra definitivamente in Italia, occorrerà provvedere a rinnovare nuovamente la patente di guida presso gli uffici italiani competenti per luogo di residenza.